lunedì 3 febbraio 2014

DEPOSITO TELEMATICO DI UN ATTO ENDOPROCESSUALE (note ex art. 183 e 190 cpc)

Nel processo telematico (PCT), la trasmissione (deposito telematico) di un atto giudiziario, avviene attraverso un programma software denominato "redattore atti". Contrariamente a quanto il nome lascerebbe immaginare non si tratta di un software per la scrittura (redazione) di un atto, bensì per l' "imbustamento" di un atto già redatto e trasformato in file PDF (istruzioni), nonchè per la sottoscrizione con firma digitale del medesimo. La trasmissione telematica di un atto pertanto presuppone la installazione del software "redattore atti" (istruzioni), il quale a propria volta ne presuppone il settaggio (istruzioni), e prima ancora presuppone la installazione, sul computer del mittente, del dispositivo per la firma digitale e la configurazione del browser (istruzioni per Win Mac e Linux). 
Come anticipato, in questo blog si tratterà esclusivamente di un "redattore atti": SLpct (scaricabile da qui o dai link a sinistra di questo blog) perchè esso è l'unico gratuito, ed è stato realizzato da Evoluzioni Software s.p.a. per la Regione Toscana, la quale lo ha messo a disposizione di tutti gli avvocati italiani. Ovviamente in commercio esistono molti altri "redattori atti" che possono essere utilizzati in alternativa a SLpct.

Si presuppone pertanto che avremo il nostro atto (note 183 o 190 cpc), trasformato in file PDF (istruzioni), pronto per essere spedito telematicamente alla cancelleria del Tribunale.
Insieme ad esso avremo eventualmente altri allegati da depositare nel nostro fascicolo (classico esempio: la nota spese che accompagna le note conclusionali, oppure documenti da depositare insieme alle note 183 n. 2). In questo caso non è indispensabile, ma è consigliato, usare il formato PDF.
Nè gli atti, nè gli allegati vanno sottoscritti con firma digitale prima dell' "imbustamento" con il Redattore Atti. La firma sarà infatti apposta, ai soli atti, durante il procedimento di imbustamento. Gli allegati (salvo i casi che vedremo) non vanno sottoscritti con firma digitale.
>>> ATTENZIONE. Vi è una differenza importante tra gli atti e gli allegati. Gli atti devono essere trasformati in "PDF testuale", mentre gli allegati possono essere in vari formati, sia PDF (testuale o grafico è indifferente) sia in altri formati (es. DOC, JPG). Per approfondire la differenza tra PDF testuale e grafico leggi qui. In sostanza è consentito usare lo scanner per trasformare un documento cartaceo in un PDF o altro da inviare telematicamente. Non è invece assolutamente ammesso l'uso dello scanner per gli atti processuali.

Collegate al computer il vostro dispositivo di firma digitale, ed aprite il programma SLpct 
1 - Selezionate, nella casella più in alto, il vostro codice fiscale. ATTENZIONE Nel caso in cui non foste l'unico utilizzatore del programma SLpct (ossia, nel caso in cui siano stati inseriti più codici fiscali), dovrete accertarvi che il vostro codice fiscale sia attualmente associato alla qualifica "Mittente". Premete pertanto File - Professionisti e cliccate sul vostro codice fiscale. Si aprirà una finestra. Controllate che sia spuntato il quadratino accanto a: 'Mittente di buste per via telematica'. In caso contrario selezionatelo. Premete 'Conferma' - 'Esci'.
2 - Lasciate inalterato il campo 'Cartella'
3 - 'Identificativo busta'. Se avete già inviato telematicamente un atto per la medesima pratica selezionate la cartella con il tasto a destra. In caso contrario inserite un nome (es il nome delle parti) che identifichi chiaramente la pratica.
4 - Poiché ci accingiamo ad inviare un atto endoprocessuale, si suppone che conosciate perfettamente il Registro (contenzioso - lavoro - volontaria giurisdizione ecc) - Ruolo - Oggetto - Grado e Tipo Parte del procedimento per il quale vi apprestate ad inviare l'atto. Pertanto selezionateli.
>>> SUGGERIMENTO <<<
La selezione dell' 'Oggetto' potrebbe essere difficoltosa o essere fonte di incertezza. Per velocizzare la scelta ed andare sul sicuro è consigliabile scegliere la medesima catalogazione assegnata dalla cancelleria a quel procedimento. Come conoscere tale catalogazione? Semplice, basta accedere alla 'Consultazione pubblica dei registri' (non occorre autenticazione con smart card) del portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero di Giustizia, cliccando semplicemente qui. Scegliete la Curia, inserite il numero di ruolo, e controllate nella sezione 'Oggetto' la catalogazione assegnata dalla cancelleria. Adottate anche voi la medesima scelta.
5 - Ignorate il campo 'Tipo Atto' (si riferisce all'atto introduttivo, che non ci interessa in questa sede) e scegliete piuttosto l'atto che vi apprestate ad inviare dall'elenco della finestra in basso. Opportunamente gli atti sono suddivisi in fase introdutiva, di trattazione, istruttoria (note 183 cpc) e decisoria (note 190 cpc conclusionali e repliche)
premete il tasto 'Avanti' 

>>> SOLUZIONE. In ambiente linux è possibile che possa aprirsi la finestra di dialogo:
 "java.lang.Exception:
Impossibile trovare il file
'/home/<tua cartella>/Schema20131120/Atti/CorsoCausa.xsd':
impossibile continuare."
Il programma SLpct cerca la cartella 'Schema20131120' dove si aspetta di trovarla e dove invece non c'è. E' sufficiente metterla dove il programma la cerca.
Chiudete la finestra di dialogo ed entrate nella cartella 'SLpct_linux/SLpct'
es: File system/home/<tua cartella>/Scaricati/SLpct_linux/SLpct
tagliate (selezione e Ctrl + x) tutta la cartella 'Schema20131120'
ed incollatela (Ctrl + v) nella cartella '<tua cartella>'
es: File system/home/<tua cartella>
Tornate al programma SLpct e vedrete che il problema è ora risolto.

Nella schermata successiva vi verrà chiesto di indicare i seguenti campi obbligatori:
1 - Ufficio (Tribunale di Roma, ecc.)
2 - Numero di procedimento (Ruolo Generale)
3 - Anno
Vi sono poi altri campi che potete lasciare vuoti, tra cui i riferimenti dell'atto (ossia annotazioni per la cancelleria).
premete il tasto 'Avanti' 

Nella schermata successiva, a seconda del tipo di atto che intendete depositare, vi sarà data la opportunità di effettuare vari inserimenti. In tutti i casi vi verrà richiesto di inserire la domanda presente nel vostro atto introduttivo o nelle conclusioni. Vi suggerisco di aprire il file del vostro atto introduttivo e fare il copia / incolla delle conclusioni. Ovviamente se avete modificato la vostra domanda in sede di precisazione delle conclusioni, dovrete inserire in questa sede la domanda così come modificata.
>>>> ATTENZIONE. Se avrete l'impressione che non funzioni il copia / incolla ciò sarà dovuto esclusivamente al fatto che la finestra non accetta un numero di caratteri superiore a 1.986 (inclusi gli spazi vuoti). Pertanto dovrete necessariamente procedere a sfrondare le parti sacrificabili delle vostre conclusioni.
premete il tasto 'Avanti' 

Nella schermata successiva il programma procederà all'imbustamento di atti ed allegati. 
1 - Sarà evidenziato il campo '<IMPOSTARE L'ATTO PRINCIPALE>
La terminologia è un poco criptica, ci si chiede semplicemente di caricare in SLpct l'atto giudiziario vero e proprio (ossia le note 183 o 190 cpc), mentre la nota spese o gli allegati, saranno caricati successivamente. 
Per caricare l'atto premete il tasto 'Imposta' (sarebbe stato più chiaro chiamarlo 'Carica')
Si aprirà una finestra, cercate il vostro atto (ricordate: deve essere in formato 'PDF testuale') e premete il tasto 'Apri'.
2 - Se avete anche altri documenti da caricare premete il tasto 'Allega'. Si aprirà una finestra per la scelta del tipo di allegato. La scelta è vincolata e si può scegliere pertanto solo tra:
- Allegato semplice
- Procura alle liti
- Nota di iscrizione a ruolo
- Ricevuta pagamento contributo unificato
Non esiste una categoria specifica per la "Nota spese", per cui sarà giocoforza necessario scegliere 'Allegato semplice'
Si è anticipato che non è necessario sottoscrivere, con firma digitale, gli allegati semplici. Ciò non significa che sia vietato. Il "redattore atti" SLpct non consente di sottoscrivere gli allegati semplici. Altri software di "redattore atti" lo consentono, tuttavia considerate che, una volta sottoscritto digitalmente, il documento aumenta considerevolmente di peso, e vi è un limite di 20 Mb per la intera busta. Se si supera tale limite sarà necessario procedere ad un invio telematico frazionato, il che comporta delle complicazioni che, potendo, è preferibile evitare.
Una volta selezionato il tipo di allegato premete il tasto 'Conferma'
Selezionate il file da allegare (es. Nota spese) e premete il tasto 'Apri'.
Come detto non è obbligatorio che l'allegato sia un file 'PDF testuale', ma è tuttavia obbligatorio che sia un file PDF. Dunque gli allegati saranno tutti PDF, o testuali o grafici, ma comunque PDF.
3 - Con il tasto 'Apri' è possibile controllare che il file che ci accingiamo ad inviare sia effettivamente quello da noi voluto. Con il tasto 'Elimina' si scarica un documento caricato per errore e che non vogliamo imbustare per l'invio telematico.
Quando sarete certi che, atto ed allegati siano proprio quelli che volete imbustare ed inviare telematicamente, potete procedere al passo successivo.
Premete il tasto 'Crea busta'
Si aprirà una finestra, con la quale potrete sottoscrivere digitalmente gli atti (ed eventualmente gli allegati)
Nella finestra compariranno, quantomeno, due documenti. Iniziando dall'alto:
1 - <>..... DatiAtto.xlm
Questo documento contiene l'indice di quanto ci si appresta a spedire.
>>> ATTENZIONE. Esso deve essere necessariamente firmato digitalmente. Molti colleghi si chiedono come mai, dopo aver sottoscritto l'atto, il programma non procede alla creazione della busta. Il motivo è proprio questo: non è stato sottoscritto digitalmente il documento "DatiAtto.xlm". Il programma SLpct avrebbe dovuto essere maggiormente chiaro su questo punto.
2 -  A....... <nome file atto principale.PDF>
Si tratta del nostro atto processuale principale. Quello che deve necessariamente essere in formato "PDF testuale". Anche questo file deve essere necessariamente sottoscritto digitalmente
Per apporre la firma digitale è possibile usare o il tasto 'Firma', oppure quello 'Firma tutto'. Se non avete caricato allegati che non debbono essere firmati, è possibile scegliere il secondo tasto. Negli altri casi invece provvederete ad evidenziare ogni singolo file da firmare, e procederete alla sua sottoscrizione digitale.
In caso di sottoscrizione digitale di ogni singolo file:
- Selezionate il file da firmare
- Premete il tasto 'Firma'
- Si aprirà una finestra. Lasciate inalterati i campi 'Selezionare i file di libreria..' e 'Slot'. Preoccupatevi soltanto di inserire il vostro PIN corretto e di premere il tasto 'Firma'.
Se tutto è andato come deve, la finestra si chiuderà automaticamente e comparirà, sotto il file da voi sottoscritto, il simbolo di una penna, oltre al nome e codice fiscale del sottoscrittore.
Per l'atto processuale principale la procedura presenta una leggera variante. 
- Selezionate il file da firmare
- Premete il tasto 'Firma'
- Si aprirà la finestra 'Verifica di conformità'. Di cosa si tratta? Molto semplicemente, poiché l'atto che vi apprestate a sottoscrivere è particolarmente importante, si richiede che prima di apporre la firma il sottoscrittore dia un'ultima occhiata, sia al file PDF, sia ai dati riassuntivi che accompagnano l'atto (Ruolo Generale, testo delle conclusioni ecc.)
- Premete il tasto 'Visualizza confronto'. Si aprirà il browser (programma di navigazione in internet) che vi mostrerà sia l'atto in PDF che i dati riassuntivi. Dopo aver controllato tutto, tornate al programma SLpct.
- Ora potete spuntare la casella accanto a 'Conformità verificata tra atto e dati strutturati'
- Premete il tasto 'Chiudi'
- Si aprirà una finestra. Lasciate inalterati i campi 'Selezionare i file di libreria..' e 'Slot'. Preoccupatevi soltanto di inserire il vostro PIN corretto e di premere il tasto 'Firma'.
Se tutto è andato come deve, la finestra si chiuderà automaticamente e comparirà, sotto il file da voi sottoscritto, il simbolo di una penna, oltre al nome e codice fiscale del sottoscrittore
Nella finestra potranno poi comparire altri file. Si tratta degli allegati che avrete eventualmente caricato.
Alcuni di essi vanno necessariamente sottoscritti con firma digitale.
Gli allegati che è obbligatorio sottoscrivere digitalmente:
- Procura alle liti (vedremo in altro post come deve essere acquisita)
- Nota di iscrizione a ruolo
- Ricevuta di versamento del contributo unificato

Come è facile notare, tali allegati non riguardano gli atti endoprocessuali.
Gli allegati comuni (documenti da depositare con le note ex art. 193 n. 2 e 3 cpc) non hanno bisogno di essere firmati digitalmente.
E' anzi sconsigliabile sottoscrivere gli allegati, perché la firma digitale comporta un notevole aumento di peso del file, ed esiste il limite di 20 Mb per la busta da inviare nel processo telematico (PCT). Il software SLpct non consente nemmeno la loro sottoscrizione.
Una volta controllato che nella finestra siano presenti tutti i file che intendiamo inserire nella busta; ed una volta controllato che, i file che intendiamo sottoscrivere con firma digitale siano stati effettivamente sottoscritti, possiamo finalmente chiudere la busta.
Premete il tasto 'Crea busta'

Una finestra di dialogo vi confermerà che il file "Atto.enc"(*) è stato creato con successo.
SLpct vi offre a questo punto una duplice possibilità: spedire il file "Atto.enc" (premendo il tasto 'Invia deposito'), oppure salvarlo sul vostro computer (premendo il tasto 'Salva busta in') per spedirlo in un secondo momento.
Se scegliete la prima strada si aprirà un programma di gestione della posta elettronica (es. Outlook, Mozilla Thunderbird ecc.). Scegliete questa strada che il vostro programma di gestione di posta elettronica è già configurato per la gestione della vostra PEC. 
In caso contrario scegliete la seconda strada.
Personalmente io preferisco la seconda strada e tratterò di questa procedura.
Potete chiudere il programma SLpct.
Adesso la busta è pronta per essere spedita via PEC (posta elettronica certificata) alla cancelleria del Tribunale dove l'atto va depositato telematicamente. Di questo ci occuperemo in un post successivo.

(*) Cosa vuol dire "Atto.enc"? La estensione ".enc" indica un file (nel nostro caso una cartella) compresso. Quindi ".enc" equivale a ".zip" o ".rar" ecc. Si tratta tuttavia di una compressione speciale: per scompattarla occorre un programma apposito. Il nome "Atto" non deve assolutamente essere modificato. La cancelleria non accetterebbe un file diverso da "Atto.enc"

31 commenti:

  1. Complimenti per il post, molto completo ed esaustivo.

    Una curiosità: come aprire il file .enc? Che software occorre (magari c'è qualcosa in ambiente Mac?)?

    Grazie in anticipo.

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    1. Grazie per la Sua attenzione
      Nel corso di uno dei tanti convegni di aggiornamento professionale cui ho partecipato, ho sentito dire da uno dei relatori che, il file .enc NON può essere assolutamente aperto, nè da chi lo ha creato, nè da altri se non il destinatario (titolare della chiave privata del destinatario della busta). Pertanto soltanto la cancelleria di destinazione può aprire quel file. Il sistema operativo pertanto è ininfluente. Ritengo (ma la mia è una supposizione) che se il file .enc contiene, come chiave pubblica di destinazione, quella del certificato di un professionista, quest'ultimo possa aprire il file (disponendo del software idoneo).

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  2. Gentile collega, complimenti per l'ottimo lavoro. Una domanda: Non trovo nella maschera d'inserimento dati per il campo "GRADO" la selezione relativa al "terzo grado di giudizio", come mai? Grazie anticipatamente per la risposta.

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    1. Grazie per la Tua attenzione, Collega. Risposta: il Processo Telematico in Cassazione è partito il 3 marzo 2014. Evidentemente la Software House non ha ancora preso atto della novità. Ritengo che questa sarà inserita nel prossimo aggiornamento del programma. Saluti.

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  3. Dovrei depositare note conclusive nel procedimento sommario ex art. 688 cpc, ma inserito l'oggetto, la schermata atti non contiene alcuna indicazione per note o memorie. Che fare?

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    1. Grazie per l'attenzione. Sono lusingato per queste domande, ma vorrei ricordare che non sono l'autore del programma "Redattore Atti", io sono semplicemente un collega che ha spiegato come si installa il programma, anche nei Sistemi Operativi diversi rispetto al solito Windows. Veniamo alla risposta. A mio avviso il problema deriva dallo iato tra la testa dei funzionari del Ministero della Giustizia (teorici) e quella degli avvocati (partici). Per i ministeriali il procedimento 668 cpc, essendo sommario, conosce solo una fase introduttiva. Al di fuori della memoria introduttiva e quela di risposta, non esistono altri atti: c'è l'ordinanza decisoria del giudice, poi si apre il giudizio di cognizione piena, per cui le conclusionali si depositeranno in quel secondo giudizio, ordinario. Ignorano, i ministeriali, che la prassi sia diversa; ignorano che i giudici acconsentono al deposito di qualsiasi cosa (visto mai che qualcuno scriva la sentenza al posto loro). Cerchiamo di essere pratici e non polemici: io userei la voce "produzione di documenti richiesti dal giudice", non è certamente quella propria, ma è l'unica voce possibile, dal momento che tutte le altre si riferiscono all'introduzione del giudizio, o alla fase successiva all'ordinanza che chiude la fase monitoria. Mentre scrivo mi avvedo che è uscito un aggiornamento del programma (1.2.2) che prevede anche la voce "istanza generica". A mio avviso continua ad essere maggiormente pertinente l'altra voce, ma anche questa potrebbe andare. Comunque non credo che le cancellerie o il giudice possano ritenere inammissibile un atto, il cui deposito è stato autorizzato, per il sol fatto che la denominazione fosse, nel caso, impropria. Saluti

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    2. Grazie per la sua cortese e solerte risposta, oltre che per la grande disponibilità. Saluti e buon lavoro!

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  4. Gentile collega, riguardo l'invio della busta tramite PEC nell'articolo srive che se ne sarebbe occupato in successivo post. Può indicare per favore il post in questione? Saluti

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  5. Grazie per il Suo interesse. Ho provveduto alla pubblicazione in seguito alla Sua segnalazione.
    Saluti
    AC

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  6. Complimenti per la chiarissima esposizione.
    Mi permetto di segnalare che gli allegati non possono più essere in formato DOC (come invece era possibile prima delle ultime modifiche regolamentari). Suggerisco una correzione del blog per evitare confusione.
    Grazie e saluti. DDA

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    1. Ringrazio molto per la segnalazione. Ho provveduto a modificare il post.
      Saluti
      AC

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  7. buongiorno,
    sto redigendo una memoria ex art. 183 n. 2. il Tribunale di Roma "raccomanda" il collegamento ipertestuale relativo tra atto e documenti allegati. Come si fa concretamente?
    grazie e complimenti

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    1. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    2. Buongiorno
      Grazie dell'attenzione per questo sito.
      Descrivo la procedura usata dal word processor Open Office, ma l'iter è pressocchè identico anche per Microsoft Word e tutti gli altri programmi di scrittura
      Avrete avuto l'accortezza di inserire in una unica cartella sia il file DOC dell'atto da scrivere, sia tutti i documenti PDF allegati e citati nell'atto.
      1) aprite il file DOC
      2) individuate la parola del testo che volete collegare con uno dei documenti allegati (es: All. 1)
      3) evidenziate con il cursore la suddetta parola
      4) dal menu 'Inserisci' selezionate 'Collegamento.....'
      5) scegliete 'Documento'
      6) si aprirà una finestra per consentirvi di individuare in quale cartella si trova esattamente il file che volete collegare alla parola evidenziata nel file DOC (es: All. 1)
      7) Una volta selezionato il file che vi interessa, premete il bottone 'Apri'. Si chiuderà la finestra di dialogo. A questo punto premete il tasto 'Applica' e poi 'Chiudi'
      Noterete ora che la parola evidenziata sul file DOC (es. All. 1) ha mutato colore. Ciò significa che è stato creato un collegamento tra quella parola e qualcos'altro. Nel nostro caso il file allegato.
      Per controllare che tutto funzioni a dovere cliccate (a seconda dei sistemi operativi può essere necessario abbinare il click alla pressione di un determinato tasto) sulla parola evidenziata (es. All. 1) e scoprirete che si aprirà automaticamente proprio il file allegato da voi scelto.
      Saluti
      AC

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    3. Egregio Collega,
      ringrazio e mi complimento per le chiare spiegazioni.
      Mi chiedo, tuttavia, come poter rispettare il pre-requisito da Lei indicato ossia << Avrete avuto l'accortezza di inserire in una unica cartella sia il file DOC dell'atto da scrivere, sia tutti i documenti PDF allegati e citati nell'atto >> atteso che l'"atto principale" e gli "allegati semplici" devono necessariamente essere fra loro separati (non foss'altro che ad esempio il primo deve essere sottoscrittto nentre gli altri non necessariamente.
      Ringrazio per un Suo riscontro e, nuovamente, ringrazio per il Suo blog.
      Cordlalità.

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    4. Grazie per l'attenzione dedicata a questo sito.
      Gentile Collega temo di aver generato allarme del tutto inutile. Intendevo semplicemente dire che, per meri fini di praticità, è bene raccogliere in un unico luogo (una cartella) tutti i file che si intendono inserire nella busta. Ciò per due ragioni: si evita di cercare i file in posti diversi e si ha chiara la visione di cosa è stato già caricato e cosa occorre ancora caricare. Ovviamente nulla vieta di andare a prendere l'atto principale da una cartella del proprio computer, e gli allegati da altre cartelle. Certamente Lei ha ragione nel rimarcare che l'atto principale e gli allegati sono distinti e tali devono restare. Ho forse ingenerato la erronea convinzione che atti e allegati possano essere inseriti in una unica cartella, zippati ed inviati tutti insieme. O peggio che si possa creare un unico file PDF contentente atti ed allegati. Assolutamente no. E' bene chiarirlo nella maniera più radicale. Grazie per avermi permesso di chiarire questo aspetto.
      Saluti
      AC

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    5. Egregio Collega,
      grazie per il celere riscontro.
      Tutto chiaro.
      Cordialità e buon lavoro

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  8. Ho inviato una busta con estensione enc al Tribunale di Tivoli c'è un modo per poterla aprire e verificare se ho inviato tutto quel che desideravo inviare? grazie

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  9. Buon giorno
    Grazie per l'attenzione dedicata a questo sito.
    La cattiva notizia è che la risposta è No. Nessuno può aprire il file "Atto.enc" tranne il destinatario (nel Suo caso la cancelleria del Tribunale di Tivoli). Comprendo che sia una sensazione molto strana e sgradevole, per il creatore del file, non poter accedere alla propria creatura, ma questa è la realtà. E' un pò come i figli: li hai generati tu, ma non sono roba tua, una volta messi al mondo hanno una loro vita autonoma.
    La buona notizia è che l'autore può tuttavia controllare il contenuto del file accedendo alla cartella:
    (utenti)/(nome utente)/SLpct/(codice fiscale avvocato)/(anno)/(pratica)
    La crtella tra parentesi indica che il nome dipenderà dal vostro sistema operativo e dati personali
    Occorre ricordare che, ogni volta che il redattore atti crea un file Atto.enc, crea automaticamente sul computer anche una cartella contenente tutto quello che è stato posto all'interno del file zippato Atto.enc
    Queste cartelle sono denominate con elementi peculiari di ogni singolo atto e pratica, al fine di distinguerli
    Saluti
    AC

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  10. Gentile collega ho un dubbio. Dato che le mail di risposta a seguito dell invio della busta si devono conservare e dato che la casella Pec ha una capacità limitata è possibile conservarle altrove salvandole è liberando la Pec ?? E se si conservano lo stesso valore?

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    1. Grazie per l'attenzione dedicata a questo sito.
      Certamente si. Molti Colleghi utilizzano dei programmi di gestione di posta elettronica off-line (es. Outlook Express, Thunderbird, Mail ecc) proprio a questo fine. Certamente le email di risposta conservano pieno valore anche se spostate sull'HD del computer.
      Saluti
      AC

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  11. Buon giorno ho inviato la busta come descritto e mi è arrivato un messaggio pec con codice errore E0606 messaggio non riconosciuto.
    Dove sbaglio ?
    Grazie

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  12. Ringrazio per questo post così dettagliato e semplice da seguire. Primo invio per ora andato regolarmente.
    Aspettiamo se arrivano codici di errore.

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  13. Egregio Collega,
    complimenti per il sito e le delucidazioni.
    Qualora nei termini ex. art. 183 comma 6, vengano depositate regolarmente nel pct le memorie ma non gli allegati sebbene indicati regolarmente nelle stesse ma non allegati perchè molto voluminosi; che succede

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  14. Grazie per l'attenzione. Ai tempi del processo tutto cartaceo, nel caso di deposito di note 183 comma 6 cpc (o prima ancora 184 cpc), ma omesso deposito dei documenti citati nelle note, ovviamente si decadeva dalla possibilità di un deposito tardivo. Salvo istanza motivata al giudice per riammissione nei termini. I motivi ovviamente dovevano essere veramente eccezionali. Nulla mi lascia pensare che sia mutato qualcosa con il processo telematico. Il mio consiglio è: "se sapete che il deposito comporterà dei problemi di volume, non riducetevi all'ultimo giorno; effettuate più invii telematici iniziando da due giorni prima dello scadere del termine". Se purtroppo vi siete comunque ridotti agli ultimi minuti (sappiamo tutti come sono fatti i clienti) il mio consiglio è quello di depositare comunque tutti i documenti nei termini, anche se per farlo occorrerà scansionare i fogli ad una risoluzione talmente bassa da renderli illegibili. Meglio un invio illegibile di nessun invio. Una volta provato infatti di aver effettuato un deposito tempestivo, sono certo che il giudice autorizzerà il deposito dello stesso documento in forma più leggibile.
    Detto questo nutro sempre dubbi sulla utilità di depositare un elevato numero di documenti.
    Saluti
    AC

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  15. Egregio Collega Cavalieri,
    sarei lieto di avere un tuo parere, in merito alla eventualità in cui, in corso di giudizio, qualora la documentazione prodotta cartaceamente al momento della costituzione in giudizio, contenga perizia che sia stata redatta sulla base di documenti che poi purtroppo non vengono inseriti nel pct entro i termini, tale documentazione in effetti si ritiene esistente nel giudizio, anche perchè è l'elemento da cui è scaturita la perizia...

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    Risposte
    1. Illustre Collega. Ti ringrazio per tutta la fiducia che riponi in me, tanto da chiedermi un parere legale. Probabilmente sono stimato troppo rispetto ai miei meriti. Ti fornirò comunque la mia opinione, fermo restando che essa non è in nulla più autorevole rispetto a quella di un qualsiasi altro nostro Collega mediamente preparato. In primo luogo, la questione processo telematico, in questo caso, non introduce nessuna novità peculiare. Mi sembra che lo stesso tuo quesito avrebbe trovato identica risposta anche in epoca antecedente al deposito telematico. In secondo luogo credo che la risposta positiva o negativa dipenda da cosa tu intendi per "perizia che sia stata redatta sulla base di documenti ecc.". Se i documenti di cui parli erano allegati alla perizia, allora nulla quaestio: essi sono senz'altro da intendersi prodotti in atti. Se invece la perizia (che suppongo essere di parte) si limita a citare alcuni contenuti tratti da dei documenti (es. dati catastali tratti da una visura) non allegati alla perizia stessa, allora la mia opinione è che quei dati trascritti nel libello difensivo non possono essere considerati provati per tabulas, ed abbiano piuttosto valore di mera allegazione. Quanto affermato in una perizia di parte infatti, ha il medesimo valore di quanto scritto in un libello della parte: sono mere allegazioni, da provarsi in giudizio. MI sembra un caso del tutto analogo a quello della parte che affermi di aver trasferito alla controparte una certa somma di denaro, aggiungendo di averne ricevuto in cambio una quietanza. Se la quietanza non è riversata in atti, quella affermazione contenuta nel libello è una mera allegazione. Non può essere considerata prova essa stessa.
      Trattasi della opinione di un avvocato non particolarmente autorevole.
      Ti ringrazio per l'attenzione.
      AC

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  16. Caro Avv. Cavalieri, complimenti per la professionalità innanzitutto. Ho utilizzato con successo il programma SLPCT è ho creato la busta, ma il Tribunale di ferrara mi ha risposto in automatico:

    Codice esito: -1.
    Descrizione esito: --
    Formato di file non ammesso. Sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente..

    Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
    Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/

    Non è una eccezione vera e propria, ma comunque mi da errore.
    Mi può aiutare con un consiglio ?

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    Risposte
    1. Illustre Collega ti ringrazio per le belle parole, ma ribadisco, la mia professione è quella di avvocato e non di programmatore informatico. Quel che ho scritto in questo blog è frutto di un poco di studio, sperimentazione pratica, ed illustrazione passo passo di quel che ho sperimentato. Per questo motivo spesso non replico alle domande che mi vengono poste da altri utenti: semplicemente non conosco la risposta. Nel Tuo caso tuttavia credo di sapere cosa fare. Dando per scontato che hai inviato alla PEC del Tribunale esclusivamente il file allegato denominato "Atto.enc", il problema quasi certamente consiste nei file che hai inserito nella busta. Possono essersi verificati due casi:
      1) hai inserito un tipo di file non ammesso. Io ti consiglio di inviare esclusivamente file PDF, grafici o nativi, salvo i casi nei quali devi necessariamente inviare file di altra natura (ad esempio le relate delle notifiche PEC hanno estensione ".eml" e vanno caricati con quella estensione)
      2) hai inserito come "atto principale" un file PDF grafico, mentre l'unico formato ammissibile per un "atto principale" è il PDF nativo
      Un errore comune è il seguente: un avvocato ha notificato un atto a mezzo posta. Quando tornano indietro le cartoline verdi, l'avvocato vuole depositare nel fascicolo telematico la scansione di tali cartoline. Molto giusto. Tuttavia commette l'errore di impostare come "atto principale" il file PDF delle cartoline medesime. Ciò non è ammesso, in quanto tali scansioni costituiscono, ovviamente, un file PDF grafico. La strada corretta è quella di redigere con un word processor un atto consistente in una mera nota di deposito, con la quale si elencano i nuovi documenti che si intende depositare, e trasformare l'atto in PDF nativo. Questo costituirà il "documento principale" da sottoscrivere digitalmente. Il file PDF di scansione delle cartoline di ritorno, invece, sarà caricato come allegato di tale atto principale.
      Spero di aver centrato il problema. Grazie per la tua attenzione.

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  17. Egregio Collega,,
    ho avuto la brillante idea di aprile un file "Atto.enc" con Adobe Acrobat Reader. Adesso, quando genero altre buste e le salvo, su tutte compare il simbolo di Adobe Acrobat Reader. E' un problema per il tribunale che le legge? Cosa fare per ripristinarlo? Grazie e complimenti.

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    1. Grazie per l'attenzione. La risposta è semplice: hai semplicemente detto al tuo computer di aprire tutti i file con estensione ".enc" con Adobe Reader. Quindi: 1 - nulla cambia per quanto riguarda il Tribunale; 2 - non ti preoccupare di ripristinare l'apertura del file .enc con il programma adeguato, probabilmente tu non hai quel programma, come non lo ho io. Semplicemente quel file non lo dobbiamo aprire noi. Per cui lascia tutto com'è adesso.

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